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La sentenza del TAR Piemonte

La bocciatura dei Castellengo-boys la trovate qui.

N. 02316/2009 REG.SEN.

N. 00732/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 732 del 2009, proposto da:
Giuseppe ROSSETTO, Roberto CERRATO, Giovanni MALCOTTI e Mariella BOTTALLO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Barosio e Fabio Dell’Anna, elettivamente domiciliati presso lo studio de primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore e l’Ufficio centrale elettorale di Alba, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domiciliano in Torino, corso Stati Uniti, 45;
la Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore;
il Comune di Alba, in persona del Sindaco pro tempore;

nei confronti di

Maurizio MARELLO, Pierangelo BONARDI, Olindo CERVELLA, Antonio DEGIACOMI, Leopoldo FOGLINO, Luigi GARASSINO, Alberto GATTO, Roberto GIACHINO, Marta GIOVANNINI, Mariangela ROGGERO, Massimo SCAVINO, Claudio TIBALDI e Fabio TRIPALDI, Giovanni Battista PANERO, Adolfo RICCA, Elena DI LIDDO, Gianfranco MAGGI e Luca MAGLIANO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marta Giovannini, Ugo Petronio e Paolo Scaparone, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultimo in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14;
Lorenzo PAGLIERI, in proprio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gabriella Simonis in Torino, via Alfieri, 19;

per l’annullamento

I) dei provvedimenti contenuti nel “verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio” nel Comune di Alba, con cui: – è stato assegnato il c.d. “premio di maggioranza” (consistente nell’attribuzione del 60% dei seggi del Consiglio Comunale) alle liste collegate al Sindaco eletto, Maurizio Marello, sull’erroneo presupposto che le liste collegate al candidato Sindaco non eletto, Carlo Castellengo, non avessero superato, al primo turno, il 50% dei voti validi; – sono stati attribuiti 12 seggi (anzichè 8 seggi) del Consiglio Comunale alle liste collegate al Sindaco eletto Maurizio Marello, e conseguentemente sono stati proclamati eletti i candidati a cui viene notificato il presente ricorso; – sono stati attribuiti solo 7 seggi (invece di 11 seggi) del Consiglio Comunale alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto, Carlo Castellengo, ivi compreso il seggio spettante a quest’ultimo, e conseguentemente non sono stati proclamati eletti gli odierni ricorrenti;

II) di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati;

e per la conseguente correzione

del risultato delle elezioni del Consiglio Comunale di Alba, con dichiarazione dell’illegittimità della proclamazione a Consiglieri Comunali dei signori Marta Giovannini, Lorenzo Paglieri, Claudio Tibaldi e Fabio Tripaldi, e conseguente proclamazione dell’elezione a Consiglieri Comunali dei ricorrenti Giuseppe Rossetto, Roberto Cerrato, Giovanni Malcotti e Mariella Bottallo, in sostituzione dei suddetti controinteressati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio centrale elettorale di Alba e del Ministero dell’Interno;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 la dott.ssa Manuela Sinigoi; Comparsi gli avv.ti Barosio e Dell’Anna per la parte ricorrente; l’avv. Prinzivalli per l’Ufficio Elettorale; l’avv. Paglieri; gli avv.ti Giovannini, Petronio e Scaparone per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Nei giorni del 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della carica di Sindaco nonché del Consiglio comunale di Alba, Comune con più di 15.000 abitanti.

Riguardo all’elezione del Sindaco, al primo turno il totale dei voti validi espressi è stato di 19.478 voti. I due candidati maggiormente votati sono stati il sig. Carlo Castellengo (con 8.980 voti conseguiti) ed il sig. Maurizio Marello (con 8.064 voti conseguiti): non avendo nessuno dei due conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, entrambi sono stati ammessi al turno di ballottaggio, svoltosi nei giorni 21 e 22 giugno. All’esito del ballottaggio, Maurizio Marello è stato proclamato Sindaco di Alba, avendo ottenuto 9.827 voti, contro i 7.141 di Carlo Castellengo.

Riguardo all’elezione dei consiglieri comunali, il totale dei voti validi di lista espressi è stato di 17.705 voti. A seguito del turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco, in sede di ripartizione dei 20 seggi di cui è composto il Consiglio comunale di Alba, l’Ufficio centrale elettorale ha assegnato alle liste collegate al Sindaco eletto Maurizio Marello il c.d. premio di maggioranza, così come previsto dall’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000. A tali liste, pertanto, sono stati attribuiti 12 dei 20 seggi del Consiglio, pari al 60% del totale.

2. Con ricorso proposto a questo TAR i signori Giuseppe Rossetto, Roberto Cerrato, Giovanni Malcotti e Mariella Bottallo, candidati consiglieri comunali di alcune delle (nove) liste collegate con il candidato sindaco Carlo Castellengo, hanno impugnato i “provvedimenti contenuti nel ‘verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio’ nel Comune di Alba in data 23.6.2009”, ossia:

- l’attribuzione del c.d. premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco eletto, Maurizio Marello, “sull’erroneo presupposto che le liste collegate al candidato Sindaco non eletto, Carlo Castellengo, non avessero superato, al primo turno, il 50% dei voti validi”;

- l’attribuzione di 12 seggi (anziché 8) del Consiglio comunale alle liste collegate al Sindaco eletto Maurizio Marello, con conseguente proclamazione degli eletti;

- l’attribuzione di soli 7 seggi (anziché 11) alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto Carlo Castellengo, ivi compreso il seggio spettante a quest’ultimo, attribuzione in conseguenza della quale “non sono stati proclamati eletti i ricorrenti”.

Dei provvedimenti così indicati i ricorrenti chiedono a questo TAR l’annullamento, con la “conseguente correzione del risultato delle elezioni” nel seguente modo prospettata:

- da un lato, dichiarazione di illegittimità della proclamazione a consiglieri comunali dei signori Marta Giovannini, Lorenzo Paglieri, Claudio Tibaldi e Fabio Tripaldi e conseguente proclamazione dell’elezione a consiglieri comunali dei ricorrenti Giuseppe Rossetto, Roberto Cerrato, Giovanni Malcotti e Mariella Bottallo, “in sostituzione dei suddetti contro-interessati”.

2.1. Il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, è stato notificato all’Ufficio centrale elettorale di Alba, al Comune di Alba, al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Cuneo, nonché ai controinteressati sig.ri Maurizio Marello, Pierangelo Bonardi, Olindo Cervella, Antonio Degiacomi, Leopoldo Foglino, Luigi Garassino, Alberto Gatto, Roberto Giachino, Marta Giovannini, Lorenzo Paglieri, Mariangela Roggero, Massimo Scavino, Claudio Tibaldi, Fabio Tripaldi, Giovanni Battista Panero, Gianfranco Maggi, Elena Di Liddo, Luca Magliano, Adolfo Ricca.

3. I ricorrenti – premesso che, quanto ai totali 19.478 voti validi espressi per l’elezione del Sindaco al primo turno, la maggioranza assoluta (50% + 1) è stata pari a 9.740 voti; e che, quanto ai totali 17.705 voti validi espressi per le liste dei candidati consiglieri comunali, la maggioranza assoluta è stata pari a 8.853 voti – sostengono che, nell’applicazione dell’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, l’Ufficio elettorale avrebbe errato nell’attribuzione del c.d. premio di maggioranza alle liste collegate con il candidato eletto Sindaco Maurizio Marello.

A loro parere, infatti, le liste collegate al candidato Sindaco non eletto (Carlo Castellengo) “avevano già ottenuto al primo turno elettorale il 51,58% dei voti validi di lista: pertanto, alle liste collegate al candidato risultato eletto “non poteva essere attribuito il premio di maggioranza [...], in quanto l’art. 73 comma 10 del d.lgs. 267/2000 nega tale premio proprio nel caso in cui altre liste [...] abbiano ‘già superato al primo turno il 50% dei voti validi’”. Di conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto trovare applicazione non già il comma 10, bensì il comma 8 del citato art. 73, a norma del quale l’attribuzione dei seggi deve avvenire in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse al primo turno.

Ne discende – nella prospettazione dei ricorrenti – che alle liste collegate al Sindaco eletto sarebbero spettati 8 seggi, anziché 12 (con mancata elezione dei signori, invece proclamati eletti, Lorenzo Paglieri, Marta Giovannini, Claudio Tibaldi e Fabio Tripaldi), e che alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto sarebbero spettati 11 seggi anziché i 7 attribuiti (con conseguente elezione dei signori Mariella Bottallo, Giovanni Malcotti, Giuseppe Rossetto e Roberto Cerrato).

3.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, rubricato “Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 73 del d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per erronea valutazione e per travisamento dei fatti”.

I ricorrenti evidenziano che l’Ufficio elettorale ha erroneamente attribuito il c.d. premio di maggioranza di cui all’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267 del 2000 alle liste collegate al Sindaco eletto al secondo turno, in quanto, al momento di calcolare la percentuale di voti validi conseguita dalle liste collegate al candidato Sindaco non eletto, ha considerato “non già i voti validi (17705) di lista complessivamente conseguiti dalle liste concorrenti alla competizione elettorale” (valore rispetto al quale i voti conseguiti dalle liste collegate a Carlo Castellengo hanno conseguito 9.134 voti, ossia “il 51,58% dei voti validi”), bensì “i voti validi (19748) complessivamente conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di Sindaco” (valore rispetto al quale le liste collegate a Carlo Castellengo si sarebbero assestate solo al 46,25% del totale, ossia sotto la soglia di cui all’art. 73, comma 10, cit.).

Tale ragionamento, a parere dei ricorrenti, sarebbe errato perché non terrebbe in considerazione, anzitutto, il fatto che l’elezione del Sindaco e quella dei consiglieri comunali, per i Comuni con più di 15.000 abitanti, sono disciplinate da due diverse norme (rispettivamente, gli artt. 72 e 73 d.lgs. n. 267 del 2000). Come l’art. 72, per la proclamazione del Sindaco eletto, fa riferimento al candidato “che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi” (commi 4 e 9) raffrontando due grandezze “omogenee” (ossia, i voti conseguiti da ciascun candidato Sindaco e i voti validi complessivamente attribuiti ai candidati Sindaci), così anche l’art. 73, comma 10, per l’elezione dei consiglieri, laddove fa riferimento al “50% dei voti validi”, dovrebbe essere letto nel senso di operare un raffronto tra grandezze omogenee: ossia, un raffronto tra i voti validi complessivamente conseguiti dalle liste (anziché dai candidati Sindaci) e i voti conseguiti dalle liste non collegate al Sindaco eletto.

La lettura proposta dai ricorrenti riceverebbe ulteriore conferma dalla possibilità, consentita dalla legge (art. 72, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000), del c.d. voto disgiunto. In proposito, i ricorrenti osservano che “il voto che gli elettori abbiano attribuito solo al candidato Sindaco (senza contestualmente tracciare alcun segno sul contrassegno di qualsivoglia lista, collegata o meno con il Sindaco stesso) non comporta alcuna attribuzione di voto ad alcuna delle liste in competizione”: pertanto, non sarebbe “nemmeno concettualmente possibile” che i voti attribuiti solo ai candidati Sindaci “rilevino e siano conteggiati ai fini del superamento, da parte di ciascuna lista, del 50% dei voti validi, per il semplice motivo che i voti dati solo ai Sindaci non incidono minimamente su tale percentuale”. Al contrario, per conteggiare quest’ultima, si dovrebbe “tenere conto dei soli voti validi attribuiti alle liste”.

In definitiva, a parere dei ricorrenti, l’interpretazione da essi sostenuta (ossia che i voti attribuiti al solo candidato Sindaco non siano significativi della maggiore o minore rappresentatività delle liste elettorali collegate) risulterebbe sia dalla formulazione letterale dell’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, sia dall’“interpretazione logica” di tale norma alla luce degli altri commi e dell’art. 73 (secondo la ratio del c.d. voto disgiunto), sia dall’interpretazione sistematica di tale art. 73 con le altre disposizioni dedicate alle elezioni nei Comuni con meno di 15.000 abitanti (dove, come riconoscono gli stessi ricorrenti e, “i voti dati anche solo al candidato Sindaco rilevano pure per l’attribuzione dei seggi del Consiglio Comunale), sia ancora dalla diversità delle regole che disciplinano le pur contestuali elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale (artt. 72 e 73 d.lgs. n. 267 del 2000).

3.2. I ricorrenti passano, quindi, a “confutare” il parere “pro veritate” reso dal prof. Petronio “nell’interesse del candidato alla carica di Sindaco del Comune di Alba avv. Maurizio Marello”, parere allegato al verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale del 23 giugno 2009 (e nel quale viene sostenuta la tesi opposta a quella dei ricorrenti): ciò, “nella denegata ipotesi che codesto Tribunale ritenesse che tale parere sia stato ‘recepito’ o in qualche modo richiamato nei provvedimenti qui impugnati dell’Ufficio elettorale”.

In particolare:

- laddove tale parere osserva che l’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267 del 2000 “non distingue tra voti validi e voti validi di lista”, i ricorrenti ribattono che ciò “è naturale, dal momento che tale norma si occupa solo del computo dei voti espressi ai fini dell’elezione del Consiglio Comunale, e quindi non ha alcuna necessità di chiarire che a tale riguardo non rilevano i voti espressi a favore dei candidati Sindaci”;

- laddove il parere (nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1996) ricostruisce la ratio legis dell’art. 73, comma 10, cit., nel senso che sarebbe quella “di favorire la governabilità dell’Ente locale nelle ipotesi in cui il corpo elettorale si presenta più frammentato”, i ricorrenti ribattono che la Corte costituzionale, in un diverso passaggio della stessa sentenza n. 107 del 1996, ha affermato che “la governabilità dell’Ente locale non è assunta come un valore assoluto” e che la possibilità che il Sindaco debba convivere con una maggioranza consiliare a sé contrapposta “è conseguenza della divaricazione del consenso espresso dall’elettorato con il voto disgiunto, divaricazione, che il legislatore intende rispettare per non premiare (se non proprio penalizzare, …) il sindaco che si è collegato alla lista che non riscuote sufficienti consensi”; inoltre, a parere dei ricorrenti, che la Corte costituzionale, allorché in quella sentenza parla di “maggioranza assoluta di voti”, abbia voluto riferirsi ai voti validi complessivi “non risulta da nessun passo della sentenza stessa”;

- laddove poi il parere afferma che, in presenza di più interpretazioni dell’art. 73, comma 10, cit., andrebbe preferita quella che garantisce la governabilità dell’Ente locale, i ricorrenti ribattono “che non esistono più interpretazioni possibili” ma solo quella da essi sostenuta e che, comunque, il principio di “governabilità” non sarebbe un principio assoluto (con nuovo richiamo alla sent. n. 107 del 1996 della Corte costituzionale);

- laddove il parere contrasta l’orientamento interpretativo fatto proprio dal Ministero dell’Interno (in una non meglio identificata nota), i ricorrenti ribattono che, al contrario, tale orientamento “è del tutto pertinente ed è altresì corretto” e riportano, in proposito, quanto ulteriormente affermato dallo stesso Ministero (nella risposta ad un quesito “posto proprio dal Comune di Alba”), ossia che “le espressioni ‘50 per cento dei voti validi’ e ‘40 per cento dei voti validi’, contenute nel predetto comma, fanno riferimento esclusivamente ai voti conseguiti dalle singole liste o dai gruppi di liste di candidati consiglieri collegate con ciascun candidato sindaco”;

- laddove infine il parere ritiene che il voto attribuito al solo Sindaco, pur non comportando alcuna attribuzione di voti ad alcuna lista, concorrerebbe tuttavia a determinare “la misura di rappresentatività delle liste”, i ricorrenti ribattono che tali considerazioni sarebbero confutate dall’operatività delle regole del c.d. voto disgiunto.

4. Si è costituito in giudizio l’avv. Lorenzo Paglieri, proclamato consigliere comunale a seguito delle contestate elezioni, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed improcedibile e comunque respinto nel merito.

A suo giudizio, i ricorrenti incorrerebbero “in un grave errore concettuale” e sarebbe inaccettabile il loro “bizantinismo” nel “voler ravvisare una diversità concettuale nelle espressioni lessicali di ‘maggioranza assoluta dei voti validi’ (di art. 72) e di ‘superamento del 50% dei voti validi’ (di art. 73), dal momento che le due espressioni – nella sostanza – ‘vogliono dire la stessa cosa’”.

Entrambe le norme, a giudizio del resistente, si richiamerebbero “ad un unico totale di voti validi”, senza fare “il minimo riferimento ad un qualche totale di voti validi di lista”. Ne conseguirebbe che, del tutto legittimamente, al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto Marello è stato attribuito il c.d. premio di maggioranza.

Laddove l’art. 73 del d.lgs. n. 267 del 2000 fa riferimento ai “voti validi riportati dalla lista” è al comma 5, che individua la c.d. “cifra elettorale” di una lista: ma ciò, a parere del resistente, “rileva solo ai fini del riparto dei seggi secondo il procedimento di art. 73 c. 8-9”. Una diversa interpretazione, del resto, a parere del resistente condurrebbe “ad assurde conseguenze”, come quella di non riconoscere il premio di maggioranza a favore delle liste pro-Sindaco laddove il gruppo di liste collegate al candidato non eletto abbiano ottenuto non già la maggioranza dei voti validi ma solo la maggioranza dei voti validi complessivi di lista, anche se questi ultimi siano enormemente di meno rispetto ai primi.

Inoltre, l’accoglimento della tesi dei ricorrenti “farebbe venir meno la rappresentatività dei sostenitori del Sindaco eletto, il che sarebbe un assurdo non certamente previsto e voluto dalla norma di art. 73 c. 10”.

5. Si sono collettivamente costituiti in giudizio i controinteressati Maurizio Marello, Pierangelo Bonardi, Olindo Cervella, Antonio Degiacomi, Leopoldo Foglino, Luigi Garassino, Alberto Gatto, Roberto Giachino, Marta Giovannini, Mariangela Roggero, Massimo Scavino, Claudio Tibaldi e Fabio Tripaldi, nonché i controinteressati Giovanni Battista Panero, Adolfo Ricca, Elena Di Liddo, Gianfranco Maggi, Luca Magliano, chiedendo il rigetto del ricorso.

A parere dei controinteressati, allorché gli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 267 del 2000 usano le espressioni “maggioranza assoluta dei voti validi” e “50% dei voti validi”, esprimerebbero il medesimo significato, ossia quello di voti validi complessivi e non “voti validi complessivi di lista”.

La norma di cui all’art. 73, comma 10, cit. sarebbe “coerente e consequenziale con la possibilità per l’elettore di esprimere il c.d. voto disgiunto al primo turno”. Proprio perché tale facoltà è prevista solo per il primo turno, e non anche per il turno di ballottaggio, “la norma in contestazione distingue le due situazioni: l’elezione del Sindaco al primo turno e l’elezione al turno di ballottaggio”. Tutto ciò, nell’ottica di “coniugare la governabilità dell’Ente con il rispetto della volontà dell’elettorato”.

Ciò premesso, a parere dei ricorrenti sarebbe da preferire l’interpretazione letterale della norma, quale fatta palese dal significato proprio delle parole: essi osservano che “la legge non usa mai, in tutto il testo, le parole ‘voti validi di lista’”. Sarebbe, quindi, precluso all’interprete “operare una distinzione che è estranea al testo normativo”. Inoltre viene evidenziato che, laddove l’art. 73 ha voluto riferirsi ai soli voti validi assegnati ad una lista, ciò ha fatto espressamente, al comma 5, con riferimento alla definizione di “cifra elettorale”.

La ricostruzione proposta dai controinteressati sarebbe avvalorata da quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1996 (poi confermata nella più recente sent. n. 305 del 2004) la quale, nel suo argomentare, interpreterebbe la locuzione “abbia già superato… il 50 per cento dei voti validi” come “maggioranza assoluta”, la quale non potrebbe che essere, secondo gli esponenti, “la maggioranza di tutti i voti validi per le liste e/o per il Sindaco”.

Inoltre, dall’esame dell’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, i controinteressati fanno discendere che “il voto dato al Sindaco ed il voto dato alla lista non sono due voti distinti e fra loro indipendenti”, posto che la legge parla di “unico voto”. Del resto, precisano gli esponenti, “qualora l’elettore voti la lista soltanto, il voto alla lista è automaticamente attribuito anche al candidato Sindaco appoggiato dalla lista stessa”. Insomma, dal complessivo sistema si ricaverebbe che “i voti validi espressi dal corpo elettorale corrispondano sempre ai voti attribuiti ai sindaci”. Il totale dei voti validamente espressi dal corpo elettorale, pertanto, sarebbe costituito dal totale dei voti espressi detratte le sole schede bianche e quelle nulle, come ritenuto dall’Ufficio elettorale nella vicenda per cui è causa.

Ancora, dall’esame dell’art. 73, comma 10, i controinteressati evidenziano che la lettera della disposizione non richiama il “concetto tecnico” di “cifra elettorale” (di cui al precedente comma 5), ma si riferisce solo al “50% dei voti validi”.

In definitiva, concludono i controinteressati, la “tendenza contemporanea” di cui si farebbe portatrice la normativa elettorale del d.lgs. n. 267 del 2000 sarebbe “quella della governabilità, da coniugare, certo, con la rappresentatività, ma da coniugare in modo che la seconda ceda, tendenzialmente e concretamente, alla prima purché la rappresentatività non sia stata così marcata da far aggio sulla governabilità”.

6. Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Alba, in persona del Presidente pro tempore, nonché il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al ricorso.

Essi infatti, costituendo solo “organi temporanei abilitati a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale, nonché a dirigere la fase organizzativa delle elezioni, per la loro posizione di neutralità, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti”.

7. In prossimità dell’udienza pubblica di discussione i ricorrenti hanno depositato una memoria, ribadendo le tesi difensive già sviluppate nel ricorso introduttivo.

8. Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. Al termine della pubblica udienza, e dopo la camera di consiglio, il Presidente del TAR ha letto in udienza il dispositivo della presente sentenza

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’assegnazione del c.d. premio di maggioranza, di cui alla seconda parte dell’art. 73, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, disposto dall’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Alba in occasione delle elezioni comunali del giugno 2009 al gruppo di liste collegate con il Sindaco risultato eletto all’esito del ballottaggio, Maurizio Marello.

La decisione dell’Ufficio poggia, infatti, sull’assunto, contestato dai ricorrenti, che nessuna altra lista o gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi per tali intendendosi i voti complessivi validamente espressi e, quindi, comprensivi anche di quelli resi solo a favore dei candidati sindaci, anziché – come ritenuto dai ricorrenti – i soli voti validi di lista.

I ricorrenti ritengono che l’interpretazione della norma data dall’Ufficio Centrale non sia suffragata né sul fronte letterale, né su quello esegetico.

2. Il ricorso, con il pedissequo decreto presidenziale (n. 9 del 2/7/2009) di fissazione di udienza e di nomina del relatore, è stato, a cura dei ricorrenti, notificato al Comune di Alba ed alle altre parti controinteressate di cui in epigrafe. Copia di esso, con la prova delle avvenute notifiche, è stata depositata in Segreteria il 10 e 18 luglio 2009, entro il prescritto termine di dieci giorni.

3. Prima di passare ad affrontare il merito, il Collegio ritiene opportuno dichiarare preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del Ministero degli Interni, della Prefettura – UTG di Cuneo e dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Alba, disponendone l’estromissione dal giudizio.

Nell’elezione di organi comunali, infatti, la parte necessaria da evocare in giudizio è l’Amministrazione comunale e non già l’Amministrazione statale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 499/96 CdS, V, 1159/2009).

Per quanto attiene al Ministero dell’Interno – come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 496 del 2008) – è dirimente osservare che esso interviene nel procedimento elettorale esclusivamente ai fini organizzatori e, d’altro canto, è privo della titolarità di un proprio interesse pubblico specifico agli esiti dello stesso procedimento se non di quello, generico, alla legittimità dell’azione amministrativa, quindi inidoneo a radicarne la veste di legittimato passivamente.

Per quanto attiene all’Ufficio elettorale centrale, poi, come correttamente osservato dall’Avvocatura, si tratta di un organo temporaneo e straordinario, abilitato unicamente a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale e destinato a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti.

Esso, al pari del Ministero degli Interni, non è portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, in ragione della posizione di neutralità che assume nella competizione elettorale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/96).

Ne deriva che il ricorso concernente le operazioni elettorali non va ad esso notificato (cfr., tra le tante, di recente, TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6608 del 2005; TAR Molise, n. 224 del 2007, la quale rileva che gli unici profili di possibile legittimazione passiva dell’Ufficio elettorale si determinano solamente quando vengano in rilievo atti di esclusione o ammissione delle liste; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 201 del 2007).

4. Nel merito, il ricorso non è fondato.

L’attribuzione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste che sostengono il candidato Sindaco risultato vittorioso trova la propria regolamentazione, per quel che riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nell’art. 73, comma 10, del D.lgs. 267/2000.

La fattispecie in esame va inquadrata nell’ipotesi legale descritta nella seconda parte della norma poc’anzi citata, che così recita: “Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi”.

Nel caso di specie sono pacifiche le circostanza che:

- il candidato alla carica di Sindaco è stato proclamato eletto al secondo turno;

- la lista o il gruppo di liste ad esso collegate non avevano già conseguito al primo turno, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio;

- la lista o il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco non eletto non avevano già superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi complessivamente espressi.

4.1 La tesi sostenuta dai ricorrenti – ossia, che l’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 abbia inteso riferirsi, con l’espressione “50% dei voti validi” ai soli voti validi di lista, anziché a tutti i voti validi complessivamente espressi dall’elettorato – non trova sostegno alla luce di un’interpretazione letterale della medesima disposizione. Ciò, soprattutto, se si opera un confronto con quanto prevede il precedente comma 5, il quale individua il concetto di “cifra elettorale di una lista”.

Come correttamente evidenziato dalla difesa dei controinteressati, laddove la legge ha voluto usare un’espressione equivalente a quella di “voti validi di lista”, l’ha fatto espressamente, come accade proprio nel comma 5 dell’art. 73 (a norma del quale “La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune”). Si determinerebbe, pertanto, un’evidente forzatura del dato letterale allorché si volesse interpretare l’espressione “50% dei voti validi” (di cui al comma 10) nel senso di “50% dei voti validi di lista”: anche perché, nella formulazione del comma 10, se il legislatore avesse davvero voluto fare riferimento ai soli voti validi di lista, ciò avrebbe facilmente potuto fare richiamando il concetto tecnico, precedentemente definito, di “cifra elettorale”.

In senso conforme TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1023 del 2009, che, pur pronunciandosi con riferimento alla vigente legge regionale siciliana, che, per la parte d’interesse, appare, tuttavia, analoga all’art. 73, comma 10, d.lgs. 267/2000, s’è espressa nel senso che <l’impiego dell’espressione “voti validi”, senza alcuna ulteriore specificazione e senza alcun riferimento limitativo ai voti di lista, o comunque alle sole schede contenenti voti validi per l’elezione del Consiglio, avvalora la linea interpretativa volta a ricomprendere tutti i voti, di lista e non, posto che incontestabilmente, nell’ambito della competizione elettorale unitariamente considerata, sono da computarsi tra i voti validi anche quelli resi soltanto a favore di un candidato sindaco, e non anche di una lista partecipante alla competizione per l’elezione dei consiglieri; correttamente, pertanto, il verbale include nella determinazione del quorum ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza, anche i voti validi espressi per l’uno o l’altro candidato sindaco, senza alcuna indicazione di voto relativa all’elezione dei consiglieri>.

Con il dato testuale “maggioranza assoluta dei voti validi” il legislatore, diversamente da quanto assumono i ricorrenti ha inteso, pertanto, fare riferimento ad un ampio dato numerico qual è la maggioranza dei voti validi espressi dal corpo elettorale e quindi tenendo conto sia dei suffragi che, fin da subito, sono stati espressi in favore dei soli candidati Sindaci, senza voto di lista, sia dei suffragi che contemplano anche il voto alla singola lista.

4.2 Sarebbe ben diverso, invece, ma contrario al criterio testuale ancor prima che al criterio teleologico, far riferimento con l’unica espressione voti validi a due realtà diverse, quella già vista e quella rappresentata dai soli voti validi espressi ad una delle liste o gruppi di liste in competizione, escludendo dal calcolo i voti manifestati al solo candidato Sindaco.

Maggioranza assoluta dei voti validi significa, quindi, maggioranza assoluta dei voti espressi in modo valido, quali che siano i voti attribuiti alle singole liste.

Non può, infatti, ritenersi che la soglia percentuale dei “voti validi” sia quella dei “voti validi di lista” solo perché è sulle “liste” che si sta operando la verifica: in realtà, con tale verifica il legislatore vuole che venga chiarito se la “lista” o il “gruppo di liste collegate” superino, o meno, il 50% dei “voti validi” complessivamente intesi. In altri termini, il punto di partenza è il totale dei voti ottenuti dalla singola “lista” o “gruppo di liste collegate”; il punto di arrivo è il confronto tra tale dato e il dato complessivo dei suffragi validi, al fine di verificare il “peso” che, concretamente, quella “lista” o quel “gruppo collegato di liste” hanno ottenuto in sede di complessivo scrutinio elettorale.

La considerazione del complessivo “peso elettorale” delle liste, del resto, gioca un ruolo decisivo anche in chiave logico-sistematica, come si passa adesso ad illustrare nello svolgimento di due ulteriori ordini di considerazioni.

4.3 Ritiene, infatti, il Collegio che per poter cogliere il senso proprio della disposizione di cui all’art. 73, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 non si possa prescindere anche dal considerare, da un lato, l’obiettivo finale cui sono preordinate le elezioni amministrative nei Comuni e, dall’altro, le modalità stesse attraverso le quali il voto può essere validamente espresso.

4.3.1 Sotto il primo profilo va rilevato che le elezioni non rappresentano mero esercizio di voto e/o di applicazione di sistemi elettorali, ma sono preordinate a preporre al governo dell’ente quel candidato sindaco e quei candidati consiglieri che maggiormente hanno incontrato il consenso dei cittadini.

Un largo consenso contribuisce, infatti, a garantire la stabilità istituzionale e la governabilità del territorio, con conseguenti effetti favorevoli per la vita della collettività locale.

E’ ovvio, tuttavia, che affinché possa ritenersi raggiunto il risultato utile, cui, per natura, sono preordinate le elezioni, il “largo consenso” deve essere unidirezionale ovvero rivolgersi a quel candidato sindaco e a quella lista o gruppo di liste ad esso collegate.

Il sistema di governo del Comune si fonda, infatti, sul binomio sindaco/consiglieri e solo l’affinità di idee, programmi e progetti può essere garanzia di quella governabilità del territorio cui tendono le elezioni.

Tuttavia, laddove la spontanea determinazione del corpo elettorale non consenta di conseguire tale obiettivo è la legge a supplirvi con l’attribuzione del c.d. premio di maggioranza a favore della coalizione legata al candidato Sindaco risultato vincitore.

Tale correttivo del risultato elettorale non opera, però, in maniera incondizionata.

La governabilità dell’ente è, infatti, un valore che non può essere tutelato in via assoluta, ma, anzi, è destinato a recedere allorquando il corpo elettorale abbia dato comunque un segnale forte, seppur di segno opposto a quello del Sindaco eletto.

E tale situazione si verifica nel caso in cui un’altra lista o gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

Solo in tal caso, tuttavia, la rappresentatività, comunque espressa, prevale sulla governabilità.

E’ evidente, però, che vista la posta in gioco, la norma debba essere intesa in maniera quanto più rispondente alla descritta funzione propria delle elezioni.

Affinché possa ritenersi raggiunta al primo turno la maggioranza su indicata è, pertanto, necessario che l’elettorato abbia manifestato un orientamento uniforme ed unidirezionale.

Tale risultato è, però, ravvisabile solo laddove il sistema sindaco-liste evidenzi una volontà del corpo elettorale, globalmente intesa, “uni- orientata” e in grado di far emergere la maggioranza prevista dalla norma.

Il corpo elettorale non esprime, infatti, un mero voto di “stima” o“simpatia” alla persona del candidato Sindaco, ma lo sceglie perché si riconosce nel suo programma ed auspica che tutte le “promesse” e le “iniziative” che egli in campagna elettorale ha dichiarato di impegnarsi a realizzare, se eletto, siano effettivamente portate a compimento durante il suo mandato.

E’ evidente, però, che il programma elettorale è quello della coalizione di liste che lo sostiene, senza la quale quel candidato Sindaco rischierebbe di apparire debole già in campagna elettorale e di non incontrare il consenso della cittadinanza.

Voler ammettere il contrario significa, in sostanza, disconoscere la funzione propria del Sindaco nell’attuale panorama politico/istituzionale.

Il Sindaco non è, infatti, più quel “podestà” di antica memoria, ma un abile “governatore” di delicati equilibri, che ha assoluto bisogno del sostegno e dell’appoggio delle forze politiche che gli hanno dato il proprio appoggio in fase di candidatura.

4.3.2 Il fatto poi che la norma intenda riferirsi all’insieme dei voti espressi dagli elettori e non solo a quelli di lista risulta avvalorato anche dalle modalità stesse attraverso le quali, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, può essere espresso un “voto valido”.

Dispongono, infatti, gli artt. 72, commi 3 e 73, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente che “La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo” e che “Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3”.

Ciò sta a significare che diverse sono le modalità di espressione del voto “valido”:

a) può essere votato solo il candidato sindaco;

b) può essere espresso il voto solo a favore della lista prescelta, ma in tal caso il voto si trasmette automaticamente anche al candidato sindaco collegato;

c) può essere espresso il voto sia a favore della lista che a favore del candidato sindaco collegato ed in tal caso si verifica un’ipotesi analoga a quella di cui sub b);

d) può essere espresso il voto solo a favore del nome del candidato consigliere, ma in tal caso il voto, similmente a quanto avviene sub b), si trasmette automaticamente anche lista di appartenenza e al candidato sindaco collegato;

e) può essere espresso il voto sia a favore della lista che a favore di un candidato sindaco non collegato alla lista (voto disgiunto).

E’ evidente, pertanto, che se il sistema elezioni concepisce ed ammette siffatte diverse modalità di espressione di voti validi, tutti questi voti debbono venir presi in considerazione per calcolare la maggioranza necessaria ad escludere l’applicazione del c.d. premio di maggioranza e non solo i voti espressi a favore di una lista o gruppo di liste, che rischierebbero di dare una visione parziale e limitata della volontà degli elettori.

In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ravvisati giusti motivi, per la peculiarità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio dell’Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Alba e del Ministero dell’Interno, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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Autore:
Marco Giacosa
Data:
ottobre 30, 2009 um 2:57 pm
Categoria:
bar politic
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2 commenti »

  1. pippocervella

    beh, per fortuna alcuni castellengos non se ne stanno con le mani in mano e annunciano o presentano un ulteriore ricorso, magari anche questo firmato dall’avvocato vicepresidente della provincia.

    I berluscones, categoria gerarchicamente superiore, invece si sono sperticati in commenti curiosi, del tipo che i giudici erano politicizzati (Crosetto e Zanoletti). Banali.
    In consiglio comunale approderà o è già approdata invece un’interrogazione del consigliere Canova, ma in cui si intravede chiaramente la mano di un berlusones a caso: http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=74110&cat_code=7
    in pratica i berluscones langaroli se la prendono con il comune, reo di aver impedito il passaggio del giro del piemonte ad alba, e quindi da qui deducono per conto loro che il mondo ciclistico ce l’abbia a morte con alba tanto da sfilarle la prestigiosa tappa alba-novara del giro d’italia p.v.
    Parliamoci chiaro: il giro del piemonte ad alba è passato, in tangenziale però, non in centro, forse perchè l’anno scorso tutta la città fu paralizzata per 2 ore da mezzogiorno alle due, dal passaggio della corsa ciclistica, con le redazioni dei giornali locali sommerse da lettere di protesta per le settimane a venire. Balla smascherata in un nano secondo.
    e veniamo al giro:
    “La decisione dell’attuale maggioranza con la quale si è negato il passaggio in città al Giro del Piemonte è stata interpretata come atteggiamento ostile nei confronti del mondo del ciclismo. Ciò ha quindi determinato la concellazione della tappa Alba-Novara del prossimo Giro d’Italia. Il danno economico e di immagine recato alla città non è accettabile. Vogliamo sapere cosa il Sindaco Marello e la sua giunta intendano fare per rimediare”.
    l’ostilità nei confronti del mondo del ciclismo? Beh ci hanno azzeccato, ostilità verso un mondo che chiede svariate decine di migliaia di euro alle amministrazioni locali in cambio di una tappa del giro. Quello sarebbe stato il danno economico. Ricordandoci da dove partì ed arrivò l’utlima tappa del giro con sede ad Alba, forse si capisce chi cacciò la grana quella volta e che, giustamente e probabilmente, non ha interesse ora a buttare via dei soldi.
    Spero che per rimediare la giunta marello chieda un’opposizione più costruttiva, più informata, più autonoma e meno pretestuosa.

    Aspettiamoci prossimamente le foto di Marello in prima pagina abbracciato ai noti travestiti Lasagnùn e Ciuciabarlèt

    #1 Commento vom 31. ottobre 2009 um 1:20 pm

  2. Quella nota non identificata : ilBranco

    [...] dell’arbitro. Qui la cosa interessante è proprio la nota del ministero. Perché se si legge la sentenza per intero si scopre che quella nota, dal Tar, come minimo è messa in discussione. Ma non nel contenuto. [...]

    #2 Pingback vom 09. novembre 2009 um 12:47 pm

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